WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI


Di cosa si tratta

Whistleblower (letteralmente suonatore di fischietto) è una persona che venendo a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo di un comportamento irregolare, illegale, o potenzialmente dannoso per l’integrità dell’azienda o per la collettività decide di segnalarlo.

Con Decreto legislativo n.24 del 10 marzo 2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, l’Italia ha regolamentato la disciplina Whistleblowing allo scopo di tutelare le persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e nazionale da eventuali ritorsioni.

Nel seguito la sintesi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing con particolare riferimento alle disposizioni applicabili alla realtà aziendale di Water & Soil Remediation Srl (di seguito WSR).

Chi può segnalare

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.lgs. 24/2023, nel seguito l’elenco delle persone fisiche che possono effettuare a WSR una segnalazione di violazione della quale sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

  • a) Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.lgs. 24/2023, nel seguito l’elenco delle persone fisiche che possono effettuare a WSR una segnalazione di violazione della quale sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:
  • b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti prevista dal Decreto 24/2023 si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

  • a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • b) durante il periodo di prova;
  • c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Cosa si può segnalare

In relazione alle dimensioni aziendali e all’attività svolta, il Decreto prevede che a WSR possa gestire:

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato che consistono in:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Tali segnalazioni tuttavia non devono rientrare nelle violazioni di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) numeri 3), 4), 5) e 6) e che quindi non devono riguardare:

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita' dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle societa' o i meccanismi il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle societa';
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita' delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Segnalazioni che abbiano ad oggetto contestazioni, rivendicazioni, lamentele, richieste personali non potranno essere gestite in ambito Whistleblowing.

Cosa deve contenere la segnalazione

Di norma, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

  • l’identità del soggetto che effettua la segnalazione;
  • la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
  • le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • ogni eventuale altra informazione e documento che possano confermare la fondatezza e la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.
Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

WSR si riserva di prendere in considerazione eventuali segnalazioni anonime se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da consentire di far emergere fatti e situazioni specifiche; tali segnalazioni saranno gestite come segnalazioni ordinarie, nell’ambito delle procedure aziendali.

Quali sono le tutele
  • Obbligo di riservatezza;
    • L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
    • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
    • La segnalazione è sottratta al diritto di accesso;
    • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
  • Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
    • Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;
    • I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    • Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
  • Tutela dalle ritorsioni;
    • Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
    • La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad Anac.

La protezione e le tutele si applicano anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Canali di segnalazione interna e soggetto gestore

La segnalazione può essere inviata

  • in forma cartacea per iscritto mediante Raccomandata così composta: in una busta inserire i dati identificativi del segnalante, compreso l’indirizzo del recapito cui inviare i riscontri e un documento di identità; in una seconda busta inserire l’oggetto della segnalazione e i relativi allegati e documenti a supporto; inserire entrambe le buste in una terza busta apponendovi all’esterno la dicitura “Riservata al gestore della segnalazione” al fine di identificare la tipologia Whistleblowing della segnalazione e gestire correttamente l’invio garantendo fin da subito la tutela e la riservatezza previste dalla norma in materia;
  • in forma orale richiedendo un appuntamento per un incontro diretto con il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni; l’incontro verrà fissato entro 10/15 giorni dalla richiesta.

Water & Soil Remediation Srl ha individuato quale soggetto gestore delle eventuali segnalazioni Whistleblowing interne il referente del Sistema Integrato di Gestione QSIAF aziendale.

Al fine di assicurare la corretta gestione della segnalazione Whistleblowing, al momento della segnalazione è bene specificare che si tratta di una segnalazione Whistleblowing e indicare eventuali altri soggetti da tutelare oltre al segnalante.



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